L’IMU sulla casa coniugale. Anci risponde

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DOMANDA: Visto che l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n.201 al comma 2 lett.c) dispone che l’IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si chiede se per “provvedimento di separazione legale” debba intendersi solo la sentenza definitiva con la quale viene dichiarata la separazione dei coniugi oppure se nel termine provvedimento possa includersi anche l’ordinanza (preliminare alla sentenza definitiva) con la quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ed adotta, fra i provvedimenti temporanei ed urgenti, anche quello dell’assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi.

RISPOSTA: Per giurisprudenza costante, l’ordinanza di assegnazione della casa coniugale ex art. 708 c.p.c ha efficacia esecutiva, ossia spiega effetto immediato; pertanto, si ritiene che ai fini IMU si debba considerare l’ordinanza di assegnazione citata nel quesito. L’assegnazione può anche essere soggetta a revoca: in tal caso, il provvedimento non ha efficacia retroattiva, ma dal momento in cui è depositato ha l’effetto di riespandere l’ordinario regime giuridico della casa familiare, anche agli effetti IMU.

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