Sull’assenza per malattia l’Inps ribadisce il concetto. Con un comunicato diffuso oggi infatti torna sui contenuti della circolare 79 di ieri che aveva come oggetto la «Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia» spiegando che il lavoratore trovato irreperibile alla visita medica di controllo perché rientrato anticipatamente al lavoro senza essersi adoperato per rettificare il certificato medico verrà sanzionato come assente.
«Con la circolare 79 del 2 maggio 2017 – spiega il comunicato dell’istituto di previdenza – vengono forniti chiarimenti sull’obbligo di rettifica della prognosi in caso di variazioni rispetto al certificato in corso. Si ricorda che, in caso di guarigione anticipata, il lavoratore in malattia è tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro».
La nota dell’Inps spiega anche che «la rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, che nei confronti dell’Inps. L’Istituto, infatti, con la presentazione del certificato di malattia, avvia l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale, senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione». Nonostante ciò, spiega l’Inps, «la corretta e tempestiva rettifica del certificato non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori. A tal proposito, si ricorda che l’assenza a visita medica di controllo domiciliare (Vmcd) disposta dall’Istituto comporta specifiche sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia). Con la circolare 79/2017 si chiarisce che l’assenza a Vmcd sarà sanzionata allo stesso modo anche quando sia dovuta ad un rientro anticipato al lavoro in assenza di tempestiva rettifica del certificato contenente la prognosi. Anche in questo specifico caso, infatti, il lavoratore risulta assente a Vmcd in un giorno in cui è ancora da considerare inabile al lavoro, in base alla certificazione medica inviata all’Inps e sulla base della quale è stata disposta la visita domiciliare».
Fonte: IlSole24Ore.it
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