Trasferimento è qualunque mutazione soggettiva nella figura del datore (vendita, usufrutto, affitto etc)
Anche di ramo di azienda: articolazione funzionalmente autonoma (tale autonomia può generarsi al momento del trasferimento)
NB: il trasferimento non è giustificato motivo di licenziamento; i rapporti di lavoro continuano con il nuovo datore di lavoro (art. 2112 c.c.)
Anche qui procedura di informazione e consultazione sindacale
- procedura sindacale (art. 47 l. n. 428/1990):
obbligatoria per più di 15 dipendenti
Comunicazione per iscritto del cedente a RSA/RSU e ai sindacati di categoria firmatari del contratto collettivo applicato
dovuta 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto di trasferimento o dell’intesa vincolante tra cedente e cessionario
esame congiunto: obbligo a trattare del cedente e del cessionario, in caso di rifiuto condotta antisindacale
fine della consultazione dopo 10 giorni dall’inizio
Lavoro pubblico (art. 31 dlgs. n. 165/2001):
La PA o un ente pubblico può dismettere una parte della propria attività e passarla ad un datore privato (es: il servizio mensa per gli asili nido):
medesime garanzie per i lavoratori: continuazione del rapporto di lavoro, divieto di licenziamento (art. 2112 c.c.) e medesima procedura
Fonte: Formazione Uil
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