Trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.; art. 47 l. n. 428/1990)

trasferimento-azienda

Trasferimento è qualunque mutazione soggettiva nella figura del datore (vendita, usufrutto, affitto etc)

Anche di ramo di azienda: articolazione funzionalmente autonoma (tale autonomia può generarsi al momento del trasferimento)

NB: il trasferimento non è giustificato motivo di licenziamento; i rapporti di lavoro continuano con il nuovo datore di lavoro (art. 2112 c.c.)

Anche qui procedura di informazione e consultazione sindacale

  • procedura sindacale (art. 47 l. n. 428/1990):

obbligatoria per più di 15 dipendenti

Comunicazione per iscritto del cedente a RSA/RSU e ai sindacati di categoria firmatari del contratto collettivo applicato

dovuta 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto di trasferimento o dell’intesa vincolante tra cedente e cessionario

esame congiunto: obbligo a trattare del cedente e del cessionario, in caso di rifiuto condotta antisindacale

fine della consultazione dopo 10 giorni dall’inizio

Lavoro pubblico (art. 31 dlgs. n. 165/2001):

La PA o un ente pubblico può dismettere una parte della propria attività e passarla ad un datore privato (es: il servizio mensa per gli asili nido):

medesime garanzie per i lavoratori: continuazione del rapporto di lavoro, divieto di licenziamento (art. 2112 c.c.) e medesima procedura

Fonte: Formazione Uil