La spesa di personale dei comuni partecipanti all’Unione deve necessariamente tenere conto della quota parte di spesa dell’Unione riferibile agli enti partecipanti

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 31-quinquies dell’art. 14 d.l. n. 78/10 (inserito dall’art. 1, comma 450, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190) stabilisce che “nell’ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata”.

Il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni.

Fermi restando i vincoli normativi imposti ai singoli comuni ed all’Unione stessa (che saranno, a seconda delle circostanze, quelli previsti dall’art. 1, comma 557 e ss., legge 296/2006, o dal successivo comma 562), ciascun comune dovrà procedere alla verifica del rispetto di tali limiti mediante il criterio del “ribaltamento” della quota spesa di personale dell’Unione a lui riferibile.

L’articolo 32, comma 5, decreto n. 267/2000, a mente del quale “la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale

Resta ferma, peraltro, la facoltà di compensazione prevista dal già menzionato comma 31-quinquies dell’art. 14 d.l. n. 78/10 a mente del quale

 

nell’ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata.

 

Quella introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 può ritenersi una disposizione di favore che, al fine di incentivare ulteriormente l’esercizio funzioni mediante unione o convenzione, consente al singolo comune di compensare le eventuali maggiori spese sostenute per il personale alle proprie dipendenze (o comunque ad esso riferibili agli effetti della rendicontazione) che svolge le funzioni a vantaggio degli altri comuni, con i risparmi di spesa derivanti dal mancato impiego di personale per l’esercizio di altre funzioni associate assicurate dal personale dell’unione o a carico degli altri enti convenzionati.

Fonte: http://www.forumcomuni.it/wp-content/uploads/2016/09/102_2016_SRCPIE_PAR_Parere-Casalgrasso-spesa-personale-Unione-comuni.doc